LA5 - Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva

Secondo la normativa europea, recepita dagli Stati membri, in tema di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti a un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione, il cedente e il cessionario sono tenuti a informare i rappresentanti dei lavoratori interessati “in tempo utile”. In Italia e ai sensi della normativa (art. 47 l. 428/1990), almeno 25 giorni prima. La normativa italiana che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori è il D.Lgs. n. 25/2007, attuativo della direttiva 2002/14/CE. La regolamentazione a livello di settore prevede una disciplina dei rapporti sindacali improntata alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune e, più in generale, volta alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori (art. 2 “Relazioni Industriali” del CCNL del 18 Luglio 2006).
In Enel, il Protocollo delle Relazioni Industriali, siglato con i sindacati maggiormente rappresentativi, regolamenta ulteriori e più pregnanti forme di interlocuzione rispetto a quelle previste a livello di settore. Nel caso di significativi mutamenti organizzativi, infatti, il Protocollo prevede una discussione preliminare con i rappresentanti dei lavoratori da concludersi entro tre mesi. Prima dell’inizio delle discussioni, Enel è impegnata a mettere a disposizione delle parti, nella sua completezza, tutta la documentazione disponibile per assicurare alle rappresentanze dei lavoratori una visione completa del progetto affinché possano esprimere le loro proposte.
Ai sensi del sistema di regole descritto, nel 2009 si sono svolti numerosi confronti con le organizzazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale sul riassetto organizzativo delle Divisioni.
I più importanti hanno riguardato: la Divisione Infrastrutture e Reti, con la conclusione della fase di confronto nazionale sui riflessi dell’assetto organizzativo della rete elettrica conseguenti all’integrazione AT -MT-BT.
La Divisione Generazione ed Energy Management, a seguito della costituzione della nuova Divisione Energie Rinnovabili, ha concluso nel mese di aprile il confronto con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali sulla nuova struttura organizzativa delle Unità di Produzione Idroelettrica dell’Area di Business Generazione. È stata avviata la procedura ex art. 47 della Legge n. 428/1990 e successive modifiche per il trasferimento alla costituenda NEWCO S.r.l. del ramo di azienda “Bolzano” di Enel Produzione S.p.A.
Nella Divisione Mercato, si è concluso il 5 giugno 2009 il confronto con le organizzazioni sindacali sulla riorganizzazione della Divisione, che ha visto una significativa razionalizzazione dell’articolazione strutturale, al fine di consolidare e sviluppare la leadership nel mercato elettrico in Italia. Successivamente, nel mese di ottobre si è chiuso il confronto con le organizzazioni sindacali nazionali sul nuovo assetto organizzativo del Credito.
È stata data attuazione al progetto di costituzione in Società della Divisione Ingegneria e Innovazione ed è quindi stata espletata la procedura ex art. 47 della Legge n. 428/1990 per il trasferimento da Enel Produzione alla nuova Società del ramo di azienda “Ingegneria e Innovazione” con decorrenza 1° aprile 2009.
Infine, in data 11 novembre 2009 si è conclusa, con la sottoscrizione del verbale di accordo ex art. 2112 c.c., la procedura ex art. 47 della l. 428/1990 relativa alla fusione per incorporazione di Sfera s.r.l. in Enel Servizi s.r.l.. Il passaggio delle risorse ad Enel Servizi s.r.l. avverrà con decorrenza 1° maggio 2010.
Nel 2009 Enel ha commissionato una ricerca sulle Relazioni Industriali in Enel e nel settore elettrico italiano nel ventennio 1987-2007 agli stessi Autori (A.Accornero e T.Treu) che avevano già realizzato uno studio sulle Relazioni Industriali in Enel nel periodo dalla nazionalizzazione (1963) al 1986. Lo studio del 2009, “La grande trasformazione nel settore elettrico”, si è focalizzato in particolare sulla liberalizzazione del settore e sui conseguenti processi di trasformazione societaria e di cambiamento, raccogliendo testimonianze e contributi sia di parte aziendale che dei principali esponenti delle organizzazioni sindacali.

In Spagna, secondo le regole principali dell’Accordo Quadro terzo di Endesa, in vigore dal mese di aprile 2008, i cambiamenti organizzativi devono essere comunicati ai rappresentanti della società in tempo utile, spiegando la motivazione delle misure e l’impatto che avranno sui lavoratori interessati. Il periodo minimo di preavviso per i dipendenti è di un mese. Per quel che riguarda i dipendenti di Ascó - Vandellós l’accordo collettivo prevede incontri e trattative, ma non prevede un periodo minimo di preavviso per i rappresentanti sindacali.

In Slovacchia, il periodo minimo di notifica in caso di modifiche organizzative è di 3 mesi, in accordo con il Codice di Lavoro. Il periodo di notifica può comunque essere più breve con l’accordo esplicito del dipendente.

In Russia, il datore di lavoro deve notificare al dipendente per iscritto le modifiche agli articoli del contratto individuale di lavoro con 2 mesi di anticipo.
Tale termine di notifica è previsto anche per eventuali modifiche al Contratto Collettivo di Lavoro, essendo formalmente richiamato all’interno del contratto individuale. L’iter di modifica del Contratto Collettivo prevede i seguenti passi: il datore di lavoro invia una notifica alla principale organizzazione sindacale per la discussione delle modifiche; entro 7 giorni dalla ricezione della notifica l’organizzazione sindacale deve presentarsi al tavolo negoziale; le parti devono garantire entro 2 settimane dalla richiesta la condivisione della necessaria documentazione a supporto della negoziazione. Per ottimizzare e rendere efficace l’iter negoziale, è costituita una commissione centrale aziendale sulle relazioni industriali, che include membri del “Trade Union Councils” degli impianti e il direttore personale della Società.

In Romania, il datore di lavoro deve notificare per iscritto al dipendente l’eventuale interruzione del rapporto di lavoro entro 30 giorni (manager) o 15 giorni (altri dipendenti). Il termine di notifica per modifiche al Contratto Collettivo di Lavoro è invece di 60 giorni e le parti possono accordarsi sull’estensione di validità di parti specifiche del Contratto in essere. Per ottimizzare e rendere efficace l’applicazione delle prescrizioni del Contratto Collettivo, è costituita una commissione mista con rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Società, che presiede alla risoluzione delle eccezioni avanzate dalle Parti.

In Argentina, normalmente, il periodo minimo per i cambiamenti nelle condizioni del lavoro è di 48 ore, ma non è espressamente specificato nell’Accordo di Contrattazione Collettiva.

In Colombia, la normativa non prevede un periodo minimo di preavviso per la rescissione del contratto nei seguenti casi: ristrutturazioni, esternalizzazione di operazioni, piani di espansione, nuove prospettive, nuove acquisizioni o cessione totale o parziale.

In Brasile, ogni volta che ci sono modifiche operative significative, i dipendenti e i loro rappresentanti devono essere tempestivamente informati.

In Perù, non è prevista informativa in caso di cambiamenti organizzativi. In caso di esternalizzazioni, si applicano le norme vigenti e non è previsto un periodo minimo di preavviso. In caso di rescissione di contratti per motivi economici, che interessino almeno il 10% del personale, il sindacato deve essere informato e la procedura deve essere convalidata davanti alle autorità. In caso di scioglimento, di ristrutturazione o di fallimento, è obbligatorio un periodo minimo di preavviso di cinque giorni in conformità con quanto prescritto da decreto legislativo n. 845.