Contenziosi
Il Gruppo Enel è parte in giudizio in diversi contenziosi legali relativi alla produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Data la natura di tali contenziosi, non è sempre oggettivamente possibile prevedere l’esito finale di tali vertenze, alcune delle quali potrebbero concludersi con esito sfavorevole. Sono inoltre pendenti diverse vertenze in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale (principalmente con riferimento all’esposizione a campi elettromagnetici), connesse alla costruzione e all’esercizio di alcuni impianti diproduzione e di linee di trasporto.Di seguito vengono indicati i più rilevanti contenziosi riferibili al Gruppo Enel inmateria di sostenibilità.
Contenzioso in materia ambientale
In Italia, il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l’installazionee l’esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA neirelativi rapporti. Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi,nei quali vengono richiesti, spesso con procedure di urgenza, in via cautelare, lospostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica,da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presuntapotenziale dannosità degli impianti, nonostante gli stessi, ad avviso delle società,siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casisono state avanzate richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamenteconseguenti all’esposizione ai campi elettromagnetici. L’esito dei giudizi ègeneralmente favorevole alla società. Si segnala in merito una decisione del febbraio2008, che ha riconosciuto il rispetto dei limiti cautelativi di esposizione ai campielettrici e magnetici previsti dalla normativa vigente che, in conformità agli studi piùaccreditati in materia e alle indicazioni emergenti a livello europeo, assicura la tuteladella salute. Vi sono sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sedecautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale,nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso èstata accolta domanda di risarcimento danni alla salute, mentre in una solapronuncia del febbraio 2008 (impugnata innanzi alla Corte di Appello competente)è stato riconosciuto un danno legato allo “stress” provocato dalla presenzadell’elettrodotto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute. Vannosegnalate anche le controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine dimedia e bassa tensione poste all’interno di edifici, peraltro, a giudizio dei tecnicidella società, sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativanazionale; al riguardo, anche recenti decisioni hanno confermato che il rispetto dellaspecifica vigente normativa assicura la tutela della salute. Nell’agosto 2008 è statadepositata una sentenza della Corte di Cassazione (relativa a un elettrodotto ditrasmissione a 380 kW “Forli-Fano”, non più di proprietà Enel) la quale, in contrastocon le attuali risultanze scientifiche in materia, ha ritenuto sussistente il nessocausale tra le cefalee lamentate da alcuni soggetti e l’esposizione ai campielettromagnetici. La situazione relativa al contenzioso si è progressivamente evolutagrazie al chiarimento del quadro legislativo intervenuto a seguito della Leggequadro sulla tutela dall’inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio2001), e del Decreto di attuazione relativo agli elettrodotti (Decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003). La normativa introdotta dai citatiprovvedimenti, infatti, ha armonizzato l’intera materia sul territorio nazionale. Èstato previsto, tra l’altro, un programma di dieci anni, a partire dall’entrata in vigoredella citata Legge n. 36/2001, per il risanamento degli elettrodotti nonché lapossibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti daiproprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteriche dovranno essere determinati dall’AEEG, ai sensi della Legge n. 481/95,trattandosi di costi sopportati nell’interesse generale. Si segnala che non è statoancora emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alladeterminazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti(art. 4, comma 4, Legge n. 36/2001), necessario per la presentazione da parte deidistributori delle proposte di tali piani alle Regioni (art. 9, comma 2, Legge n.36/2001). Con decreto del 29 maggio 2008 del Direttore generale per lasalvaguardia ambientale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio edel mare sono state approvate le procedure di misura e di valutazione dell’induzionemagnetica, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri dell’8 luglio 2003, nonché con Decreto del medesimo Ministero del 29 maggio 2008 sono state approvate le metodologie di calcolo per la determinazionedelle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) dellalegge n. 36/2001. Sono pendenti, infine, talune vertenze in materia urbanistica eambientale, connesse con la costruzione e l’esercizio di alcuni impianti diproduzione e di linee di distribuzione. L’esame di tali vertenze fa ritenere, in lineagenerale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi nonsi possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebberoconsistere, oltre che nell’eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di onericonnessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degliimpianti stessi.
Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti
Nel febbraio 2003, la Procura della Repubblica di Milano avviò un procedimentoa carico di ex Amministratori e dirigenti della società Enelpower nonché terzi,per vari illeciti compiuti in danno della Società, consistenti, tra l’altro, nellapercezione di pagamenti da parte di fornitori per l’aggiudicazione di talunecommesse. In data 29 aprile 2009 è stato disposto il rinvio a giudizio dinanzi alTribunale di Milano di vari imputati tra cui l’ex AD e un dirigente di Enelpower el’ex AD di Enel Produzione. Il 16 gennaio 2008 si è tenuta l’udienza preliminaree in prosieguo il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso la costituzionedi parte civile delle Società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. Il27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha pronunciato sentenza dipatteggiamento per alcuni imputati mentre i due ex Amministratori e ildirigente Enelpower sono stati rinviati a giudizio. Il dibattimento è iniziato il 12febbraio 2010 ed è tuttora in corso. La prossima udienza è fissata per il 13 aprilep.v. In conformità alle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli diAmministrazione, Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono intervenute nelprocedimento quali parti offese e hanno avviato specifiche iniziative, giudiziali estragiudiziali, che hanno portato alla definizione di accordi risarcitori a favore diEnelpower e a carico di Siemens, Alstom e l’agente Emirates Holdings.Parallelamente, con riferimento ai fatti emersi nell’ambito del suddettoprocedimento penale, la Corte dei Conti ha citato in giudizio l’ex AmministratoreDelegato e un ex dirigente della società Enelpower, nonché l’ex Presidente dellasocietà Enel Produzione sopra menzionati per accertare la loro responsabilità(amministrativa patrimoniale) per danno erariale. Enel, Enelpower ed EnelProduzione sono intervenute nel giudizio a sostegno della Procura Regionale.Con sentenza n. 114106 del 22 febbraio 2006, la Corte dei Conti, ritenuta laresponsabilità degli ex Amministratori e dirigenti già citati in giudizio, hariconosciuto in favore di Enelpower un risarcimento complessivo di circa 14milioni di euro. La sentenza è stata impugnata sia da parte della Procuragenerale della Corte dei Conti - Sezione Lombardia, che dagli ex Amministratorie dirigenti. In data 3 dicembre 2008, è stata emessa dalla Prima SezioneGiurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma la sentenza n.532/2008 che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha elevato lacondanna al risarcimento del danno erariale in favore di Enelpower e a caricodegli ex Amministratori e dirigenti Enelpower ed Enel Produzione,quantificandolo in circa 22 milioni di euro. La sentenza, inoltre, ha convalidato ilsequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale sui beni degli appellantie ha condannato gli stessi al pagamento delle spese processuali di entrambigiudizi. Nel febbraio 2009 la sentenza è stata impugnata dall’ex Presidente diEnel Produzione dinanzi alla Corte di Cassazione che con sentenza del 19 dicembre 2009 ha confermato la Giurisdizione della Corte dei Conti per il danno all’immagine subito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze causato daiconvenuti; mentre ha cassato senza rinvio la sentenza di appello della Corte deiConti dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in relazione aidanni attinenti alle società.Conseguentemente Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione S.p.A si sonoattivate per recuperare tutti i danni subiti avanti al giudice ordinariocompetente. Inoltre, in parallelo al procedimento penale e al giudizio perresponsabilità erariale di cui sopra, Enel Produzione ed Enelpower hannopromosso azioni revocatorie nei confronti degli aventi causa dell’exAmministratore Delegato di Enel Produzione, dell’ex Amministratore Delegato edell’ex dirigente di Enelpower, ottenendo l’inefficacia nei loro confronti di alcuniatti di dismissione di cespiti. Si precisa, infine, che a seguito delle procedureesecutive azionate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono statirecuperati già oltre 300.000 euro.
Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al black-out del 28 settembre 2003
In Italia, in relazione al black-out del 28 settembre 2003, sono state presentatenumerose richieste stragiudiziali e giudiziali di indennizzi automatici e dirisarcimento di danni. Tali richieste hanno dato luogo a un significativocontenzioso dinanzi ai Giudici di Pace, concentrato essenzialmente nelle RegioniCampania, Calabria e Basilicata, per un totale di circa 150.000 giudizi, i cui onerisi ritiene possano essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti copertureassicurative. In primo grado tali giudizi si sono conclusi per circa due terzi consentenze a favore dei ricorrenti mentre i giudici di Tribunale che si sonopronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di EnelDistribuzione, motivando sia in relazione alla carenza di prova dei dannidenunciati, sia riconoscendo l’estraneità della Società all’evento. Le pochesentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state tutte impugnate davantialla Corte di Cassazione, che si è sempre pronunciata a favore di Enel,confermando il primo orientamento già emesso con le ordinanze (nn. 17282,17283 e 17284) del 23 luglio 2009, che, accogliendo i ricorsi e rigettando ledomande dei clienti, ha escluso tassativamente la responsabilità di EnelDistribuzione. Nel mese di maggio 2008, Enel ha notificato alla Compagniaassicuratrice un atto di citazione volto ad accertare il diritto a ottenere, a normadi polizza, il rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli.Al giugno del 2009 i giudizi pendenti per il black-out del 2003 risultano ridotti acirca 90.000 e il flusso di nuove azioni si è sostanzialmente ridimensionato pereffetto delle pronunce giudiziali passate in giudicato e/o rinunce alle azioni daparte degli attori.
Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta
In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la delibera dell’Autorità per l’energiaelettrica e il gas (AEEG) n. 66/07 che – al termine di una procedura istruttoriaavviata nel 2006 – ha irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativapari a 11,7 milioni di euro per presunta violazione della disposizione di unaprecedente delibera (la n. 55/2000) che prevedeva l’obbligo di indicare suidocumenti di fatturazione relativi ai consumi di energia elettrica, fra le modalitàdi pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, la modalità gratuita.Enel ha proposto ricorso al TAR della Lombardia per l’annullamento della delibera e della sanzione irrogata, ritenuta illegittima sotto diversi profili eincongrua nel suo ammontare. In data 30 ottobre 2007, Enel Distribuzione haprovveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, con riserva diripetizione all’esito del giudizio pendente dinanzi al TAR. Il 29 gennaio 2008 ilTAR Lombardia, accogliendo le tesi sostenute da Enel, ha escluso l’esistenza diuna norma che imponga a Enel la pubblicità in bolletta delle forme gratuite dipagamento, riconoscendo la legittimità del suo operato. Enel – in conformitàalla decisione del giudice amministrativo – ha provveduto a richiedere all’AEEGla restituzione delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di sanzione. L’AEEGha proposto appello al Consiglio di Stato che, con dispositivo del 26 febbraio2010, ha accolto il ricorso nei i limiti di cui in motivazione della quale si attendeancora la pubblicazione. Nel frattempo, si è comunque incrementato ilcontenzioso civile promosso, innanzi ai Giudici di Pace, da parte dei clienti perottenere il risarcimento di presunti danni, tutti di minima entità (attualmentesono pendenti oltre 40.000 giudizi quasi tutti avanti ai Giudici di Pace delleregioni Campania e Calabria). Anche se la maggior parte delle sentenze sino aora intervenute sono sfavorevoli a Enel, negli ultimi tempi si è riscontrato unorientamento di segno opposto presso numerosi Tribunali in grado di appello.
Centrale termoelettrica di Porto Tolle – Inquinamento atmosferico – Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel Risarcimento del danno ambientale
Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alla emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza,provvisoriamente esecutiva per gli effetti civili, ha condannato, fra l’altro, gliimputati ed Enel in solido, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni infavore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed enti locali. Tale risarcimentoè stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati,mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni enti pubblici(Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) è statorimesso a un successivo giudizio civile, liquidando però – a titolo di“provvisionale” – circa 2,5 milioni di euro complessivi. Nei confronti dellasentenza del Tribunale di Adria è stato presentato appello sia dalla Società chedai dipendenti e dagli ex Amministratori della stessa. In data 12 marzo 2009 laCorte d’Appello di Venezia ha riformato parzialmente detta sentenza,assolvendo per non aver commesso il fatto gli ex Amministratori ed escludendoil danno ambientale disponendo quindi la revoca delle somme liquidate a titolodi provvisionale. I dipendenti sono stati condannati a pene modeste e irisarcimenti ai soggetti non pubblici sono stati dimezzati. Avverso dettafavorevole sentenza di appello hanno presentato ricorso per Cassazione sia ilProcuratore Generale che le parti civili costituitesi in appello.
Passività potenziali Gruppo Endesa
Esistono tre procedimenti giudiziali in corso contro Endesa Distribución ElectricaSL, concernenti degli incendi forestali verificatisi nella regione della Catalogna,nelle località di Gargallà (1994), Castellbisbal (1994) e Aguillar de Segarra(1998), e dai quali potrebbe probabilmente risultare l’obbligo di soddisfare lediverse richieste di danni e pregiudizi, il cui importo globale si stima potrebbeammontare a circa 44 milioni di euro. Inoltre, la Generalitat de Cataluña hairrogato nei confronti di tale società una sanzione di 10 milioni di euro, con apposito procedimento sanzionatorio, per le interruzioni di fornitura verificatesi nella città di Barcellona il 23 luglio 2007. Avverso tale sanzione è statopresentato un ricorso con richiesta di sospensione, tale sospensione è stataaccordata da parte del “Tribunal Superior de Justicia” della Catalogna in data 8aprile 2009.
Il 18 settembre 2008, il Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commerciospagnolo ha emanato una risoluzione con la quale si impegna ad avviare unprocedimento disciplinare nei confronti di Endesa Generación, in quantoresponsabile del rilascio di particelle radioattive presso la centrale nucleare AscoI. A seguito di tale procedimento il Ministero ha sanzionato Endesa Generacionche ha impugnato le sanzioni comminate (quattro per infrazioni gravi e due perinfrazioni lievi), definite dalla legge n. 25/1964 (legge sull’energia nucleare), perun importo di circa 15 milioni di euro. In data 1° dicembre 2009, l’AudienciaNacional ha deciso la sospensione del pagamento della multa previo rilascio diapposita garanzia bancaria.
In data 2 luglio 2009, il Governo spagnolo ha stabilito che la centrale nuclearedenominata “Santa Maria die Garoña”, posseduta al 50% da Endesa e Iberdrola,potrà continuare a essere operativa fino al 2013, autorizzando dunque unaproroga della concessione per 4 anni. Il Governo ha dunque rigettato la richiestadi estensione di 10 anni proposta dal Condejo de Energia Nuclear. In data 14settembre 2009, è stato presentato un ricorso per via giudiziale davantil’Audiencia Nacional contro il provvedimento del Governo. In data 1° ottobre2009, la direzione di investigazione della Comision Nacional de Competencia haavviato un procedimento sanzionatorio contro le imprese del settore elettricospagnolo, considerando che esistono indizi che determinate imprese del settoredella generazione abbiano violato la ley de competencia e in particolare cheesista un abuso di posizione dominante nel settore delle restrizioni tecniche,non escludendo che tale abuso possa vedersi appoggiato da una condottacoordinata di alcune imprese commercializzatrici. Le imprese coinvolte sonoEndesa, Iberdrola, E.on España, Gas Natural, Hidroeléctrica del Cantabrico,Nueva Generadora del Sur, Elcogas e Electrabel España. Attualmente Endesa stafornendo la documentazione richiesta dalla direzione di investigazione.
In data 19 maggio 2009, l’Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha notificato aEndesa una sanzione di 72 milioni di euro per la costruzione della CentraleGeneradora de Ciclo Combinato 2 di Granadilla. In data 13 luglio 2009 Endesaha presentato ricorso innanzi al tribunale amministrativo contro tale sanzione. Il 18 settembre 2009 è stata inoltre ottenuta una misura cautelare avente l’effetto di sospendere il pagamento della sanzione.


