HR2 - Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese
In
tutti i
contratti di appalto è prevista una clausola che impone all’appaltatore di
applicare nei confronti dei lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro e, in generale, il rispetto delle norme in tema di salute, sicurezza e
igiene del lavoro, obblighi retributivi, contributivi e assicurativi.
In
base al Codice Etico di Enel, adottato da tutti i paesi del Gruppo, nei contratti
con i fornitori provenienti da paesi a “rischio”, definiti tali da
organizzazioni riconosciute, vengono introdotte clausole contrattuali in tema
di diritti umani come divieto di lavoro minorile e di lavoro forzato, libertà
di sindacato e di associazione, divieto di discriminazione, obblighi di
sicurezza e tutela ambientale.
Queste
clausole prevedono l’adesione da parte del fornitore a specifici obblighi sociali
come l’adozione di misure che garantiscono ai lavoratori il rispetto dei diritti
fondamentali, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione, e la
tutela del lavoro minorile.
Inoltre
è prevista la possibilità di avvalersi di azioni di controllo presso le unità produttive
o le sedi operative dell’impresa fornitrice, al fine di verificare il soddisfacimento
di tali requisiti.
Per
quel che riguarda la Divisione Iberia e America Latina, la percentuale dei principali
fornitori e appaltatori che sono stati sottoposti a screening sui diritti umani
è pari a 84,59%.


