HR5 - Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti.
Nell’intero
perimetro di Enel viene applicata una normativa locale e internazionale che
protegge la libertà di associazione e la contrattazione collettiva.
Al
fine di monitorare le proprie operation nei Paesi definiti a rischio, Enel si avvale delle informazioni
contenute nel sito dell’ILO, integrate dalle determinazioni del FTSE4GOOD
Advisory Committee e supportate dalle ricerche condotte da Ethical Investment Research
Service (EIRIS),
tra i cui partner sono compresi enti di ricerca internazionale come l’Investor
Responsibility Center.
Non
sono state intraprese azioni o contenziosi relativamente alla pretesa violazione
di tali diritti.
Sia
Enel che le società controllate da Endesa hanno adottato delle condizioni generali
che obbligano i fornitori a rispettare i diritti dei lavoratori sanciti nel primo
principio del Global Compact delle Nazioni Unite o, in altri casi, hanno previsto
una clausola generale di rispetto delle normative applicabili.
Di
seguito gli esempi delle clausole indicate nei contratti.
Personale
dipendente
“Vi
obbligate ad applicare, nei confronti del personale addetto all’espletamento dell’ordine,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono
le attività; nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali
e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in
vigore. In assenza di disposizioni di legge e di contratti collettivi di
lavoro, dovrete applicare gli usi riferibili alle singole categorie
professionali interessate”.
Libertà
sindacale
“Dovrete
assicurare ai
lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione
preventiva, di costituire organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di
divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest’ultime”.
Divieto
di discriminazione, abusi e molestie
“Vi
obbligate a trattare
i Vs. dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti
alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale,
psicologica o abuso verbale. Non dovrete inoltre discriminarli in base alla loro razza, età,
sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o
etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica”.


