HR5 - Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese in difesa di tali diritti.

Nell’intero perimetro di Enel viene applicata una normativa locale e internazionale che protegge la libertà di associazione e la contrattazione collettiva.
Al fine di monitorare le proprie operation nei Paesi definiti a rischio, Enel si avvale delle informazioni contenute nel sito dell’ILO, integrate dalle determinazioni del FTSE4GOOD Advisory Committee e supportate dalle ricerche condotte da Ethical Investment Research Service (EIRIS), tra i cui partner sono compresi enti di ricerca internazionale come l’Investor Responsibility Center.
Non sono state intraprese azioni o contenziosi relativamente alla pretesa violazione di tali diritti.
Sia Enel che le società controllate da Endesa hanno adottato delle condizioni generali che obbligano i fornitori a rispettare i diritti dei lavoratori sanciti nel primo principio del Global Compact delle Nazioni Unite o, in altri casi, hanno previsto una clausola generale di rispetto delle normative applicabili.
Di seguito gli esempi delle clausole indicate nei contratti.

Personale dipendente
“Vi obbligate ad applicare, nei confronti del personale addetto all’espletamento dell’ordine, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono le attività; nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore. In assenza di disposizioni di legge e di contratti collettivi di lavoro, dovrete applicare gli usi riferibili alle singole categorie professionali interessate”.

Libertà sindacale
“Dovrete assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest’ultime”.

Divieto di discriminazione, abusi e molestie
“Vi obbligate a trattare i Vs. dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso verbale. Non dovrete inoltre discriminarli in base alla loro razza, età, sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica”.